La notifica dell’atto avviene nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 137-145 del codice di procedura civile, che prevedono che il messo comunale si rechi presso la casa di abitazione (o anche presso il luogo di lavoro) e consegni l’atto al destinatario o a persone di famiglia o addette al ritiro, ai sensi dell’art. 139 c.p.c.
Nel caso in cui il messo non possa consegnare l’atto, deposita l’atto stesso presso la Casa comunale ai sensi dell’art. 140 c.p.c.
Se il destinatario risulta irreperibile, la notifica viene eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c., ed il messo provvede a depositare l’atto sempre alla Casa comunale e la notifica si intende eseguita, nei confronti del destinatario, il ventesimo giorno successivo al deposito.