L’ art. 126 bis Codice della strada infatti, dispone che in caso di mancata contestazione immediata di un verbale elevato per una violazione stradale che comporta la decurtazione dei punti della patente di guida (o la sospensione) il proprietario del veicolo, o altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196 C.d.S. (ad esempio, l’utilizzatore del veicolo in caso di locazione finanziaria), deve fornire entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale, le generalità e i dati della patente del conducente del veicolo al momento della violazione.
Se il proprietario del veicolo è una persona giuridica quindi una società, l’obbligo grava in capo al legale rappresentante.
SISTEMA DI RILEVAZIONE ELETTRONICA DI VELOCITA'
loc. Ponte d'Arbia
S.R.2 Cassia - km 204+905 in entrambi i sensi di marcia.
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