Il registro dei volontari che prestano la loro attività presso gli enti del Terzo Settore, prima di essere utilizzato, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L'autorità che ha provveduto alla bollatura deve anche dichiarare, nell'ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono.
In alternativa gli enti possono avvalersi di registri tenuti con sistemi elettronici e/o telematici qualora gli stessi assicurino l'inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte anche con le modalità di cui all'art. 2215-bis, commi 2, 3 e 4 del codice civile.
Gli enti del Terzo Settore, di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, che si avvalgono di volontari, sono obbligati ad assicurarli contro infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, e per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.