A chi è rivolto
Ai soggetti e nuclei familiari che, alla data di pubblicazione del bando, siano in possesso dei seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi ivi indicati.
Descrizione
Il contributo sarà erogato nei limiti delle risorse disponibili.
Il contributo teorico è calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 5 Dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni ed è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.
Anche per il 2025 è prevista la partecipazione al bando solo per i nuclei in Fascia “A” (Valore ISE uguale o inferiore all’importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l’anno 2025 -Euro 16.033,42 - ed un’incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%).
Come fare
Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate esclusivamente utilizzando il modulo on-line, disponibile sul sito del Comune di Monteroni d’Arbia.
Si dovrà accedere esclusivamente tramite SPID o CIE.
Si potrà, inoltre, usufruire di assistenza alla compilazione della domanda contattando il CAAF, con il quale il Comune di Monteroni d’Arbia avrà stipulato convenzione per la gestione delle richieste di prestazioni sociali agevolate, previo appuntamento da prenotare presso la sede di Monteroni d’Arbia, chiamando i numeri 800730800 (da telefono fisso) oppure 199100730 (da cellulare).
Cosa serve
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- Copia del contratto di locazione con gli estremi della registrazione. Qualora tale contratto avesse decorrenza successiva al 01/01/2025 e si trattasse di un rinnovo di un precedente contratto oppure si riferisse ad un trasferimento di residenza in altro alloggio sempre nello stesso Comune di Monteroni d’Arbia dovrà essere allegata anche copia dei contratti relativi ai precedenti periodi del 2025
- Copia dell’ultimo versamento dell’imposta di registro annuale nel caso che il contratto non contenga esplicitamente che lo stesso è assoggettato all’applicazione del regime della cedolare secca;
- Copia della comunicazione del proprietario dalla quale risulti l’applicazione dell’opzione “cedolare secca” ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.n.23/2011 nel caso che tale opzione non sia contenuta già nel contratto di locazione;
- Copia della dimostrazione che il contratto di locazione, qualora questo fosse nel frattempo scaduto, è stata presentata all’Agenzia delle Entrate la documentazione relativa al rinnovo dello stesso;
- Copia di una delle seguenti certificazioni, qualora il richiedente abbia ISE Zero o paghi un canone di locazione inferiore all’importo ISE e che non abbia compilato la parte della domanda riservata a chi ha ISEE ZERO: a) Certificazione a firma dei Sevizi Sociali che attesti che il nucleo familiare del richiedente è stato preso in carico dagli stessi Servizi Sociali. b) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà compilato a cura della persona che contribuisce al pagamento del canone di locazione nel caso che il richiedente abbia ISE zero e non sia assistito da parte dei Servizi Sociali del Comune unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità della persona che eroga l’aiuto economico (da presentare solo nel caso in cui il richiedente abbia dichiarato di essere aiutato economicamente per il pagamento del canone di locazione nella parte della domanda riservata a chi ha ISE ZERO);
- In caso di proprietà immobiliari così come definite dalle lettere a1) e a2) del punto 3 dei REQUISITI SOGGETTIVI previsti dall’Avviso Pubblico dovrà essere presentata la documentazione attestante il possesso di uno o più dei requisiti sottoelencati: - Atto di separazione o divorzio con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, che attesti la non disponibilità della casa coniugale di proprietà; - Documentazione attestante che l’immobile è utilizzato per l’attività lavorativa prevalente del richiedente; - Documentazione attestante la non disponibilità di alloggio del quale vi sia la titolarità pro- quota di diritti reali; - Dichiarazione di inagibilità dell’immobile da parte del Comune o altra Autorità competente; - Documentazione attestante che l’immobile è sottoposto a procedura di pignoramento emesso ai sensi dell’Art. 560 c.p.c.;
- Copia del permesso di soggiorno o Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea;
- Per i cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.251 che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale o in alternativa: c) dichiarazione, da parte delle rappresentanze diplomatiche, o consolari della impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza; d) prova documentale a dimostrazione di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la scadenza del bando.
- Eventuale copia di certificazione in corso di validità, rilasciata dalla competente autorità attestante la presenza nel nucleo familiare di soggetti portatori di handicap così come definiti dalla Legge 104/92 art.3 comma 3;
Cosa si ottiene
Il Comune, successivamente alla scadenza del bando, provvede all'istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria generale.
Si precisa che la collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all’erogazione di tutto o di parte del contributo teorico spettante.
Tempi e scadenze
Le domande potranno essere presentate dal 09.09.2025 alle ore 19.00 del 07.10.2025.
Il Comune provvederà all’erogazione del contributo previa verifica della veridicità dei dati autocertificati al momento della presentazione della domanda e dell’avvenuto pagamento del canone di locazione dietro presentazione, nei termini che il Comune stesso comunicherà agli interessati, della documentazione integrativa che verrà richiesta.
Accedi al servizio
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici del CAAF sopra indicati.
Vincoli
Il nucleo familiare, presente nella attestazione ISE/ISEE da allegare alla domanda, deve essere quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultino nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda, salvo quanto previsto dall’art. 3 del DPCM 159/2013 e s.m.i.
I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare, anche se anagraficamente non residenti nello stesso alloggio, tranne il caso in cui esista un provvedimento di separazione, regolarmente annotato sull’atto di matrimonio. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo (D.P.C.M. 04/04/2011 n.242 e successive modifiche o integrazioni).
Condizioni di servizio
Procedure collegate all'esito
La graduatoria definitiva, pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, esplica la sua validità dal 1° giorno della sua pubblicazione.
Nella graduatoria definitiva non saranno riportati il nome e cognome del richiedente ma solo il Codice Univoco. Ogni richiedente conoscerà solo il proprio codice e solo la sua posizione nella graduatoria approvata. L’esposizione della graduatoria all’Albo Pretorio del Comune costituirà mezzo idoneo di conoscenza; pertanto, l’Amministrazione non avrà obbligo di comunicazione scritta dell’esito ai richiedenti (L. 241/90, art. 8, comma 3).
Documenti
Unità Organizzativa responsabile
Contatti
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