Contributo prevenzione esecutività degli sfratti per morosità
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Servizio attivo
Il contributo è erogato in conformità alla Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 1088 del 05 dicembre 2011 e alla Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 1240 del 22 novembre 2021.
A chi è rivolto
Può partecipare il richiedente che al momento della presentazione della domanda sia in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione Europea, possesso dei requisiti previsti dall'art. 40, comma 6, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) ovvero di regolare permesso di soggiorno;
2) titolarità di un contratto di locazione di edilizia privata riferito ad un’unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato e redatto ai sensi della vigente normativa in materia di locazioni; sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 – La natura privatistica del contratto richiesto impedisce l'erogazione del contributo a sanatoria della morosità maturata a carico degli assegnatari di alloggi ERP, mentre lo stesso contributo può essere erogato per prevenire l'esecutività dello sfratto in caso in cui il soggetto richiedente sia titolare di un contratto di locazione relativo ad un alloggio realizzato nell'ambito di programmi di edilizia agevolata (Canone Concordato);
3) residenza da almeno un anno nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio, ubicato sul territorio comunale;
4) Perdita o sensibile diminuzione della capacità reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% da certificare attraverso l'ISEE corrente o mediante il confronto dell'imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali fra l'annualità in cui si è verificata la morosità e quella precedente per le situazioni di seguito elencate:
a) almeno uno dei componenti del nucleo familiare residente nell'alloggio sia un lavoratore dipendente, autonomo, o precario colpito dagli effetti della crisi economica, con conseguente variazione della capacità reddituale derivante da uno dei seguenti eventi:
1. licenziamento, escluso quello per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo e per dimissioni volontarie (tranne nel caso in cui queste ultime siano riconducibili a una prolungata mancanza della retribuzione);
2. accordi aziendali o sindacali con riduzione dell'orario di lavoro;
3. cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga;
4. collocazione in stato di mobilità;
5. mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
6. cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., aperte da almeno 12 mesi o consistente flessione dell’attività e del reddito derivante;
b) malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito o la necessità di far fronte a spese mediche e assistenziali di particolare rilevanza.
c) modificazione del nucleo familiare con perdita di una fonte di reddito, per motivi quali separazione, allontanamento di un componente, detenzione;
d) La diminuita capacità reddituale (comunque in misura superiore al 25%) può altresì essere attestata dai Servizi Sociali del Comune, purché la stessa sia connessa al peggioramento della condizione economica generale. In particolare possono essere ammessi al contributo nuclei familiari nei quali siano presenti componenti in possesso di contratti di lavoro saltuari o atipici o in condizioni di particolare fragilità (famiglie monoparentali, pensionati, presenza di portatori di handicap) per i quali l’erosione del potere d’acquisto comporti una effettiva e documentata difficoltà di sostentamento;
5) possesso di un reddito ISE riferito all’ultima dichiarazione reddituale disponibile non superiore a Euro 35.000,00 e valore I.S.E.E riferito al periodo post evento che ha determinato la morosità incolpevole non superiore al limite di accesso all'ERP – Euro 16.500,00;
6) non titolarità per una quota superiore al 33 (trentatré) per cento, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili a destinazione abitativa siti sul territorio nazionale;
7) non possedere beni mobili non registrati per un importo superiore a 15.000,00 Euro; tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
8) pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida ovvero sia intervenuta la convalida, ma non ci sia stata ancora esecuzione dello sfratto.
Descrizione
Il servizio è finalizzato all’erogazione di contributi per la prevenzione dell’esecutività degli sfratti per morosità.
Come fare
Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate esclusivamente utilizzando il modulo on-line, disponibile sul sito web istituzionale del Comune di Monteroni d’Arbia.
Si dovrà cliccare su ACCEDI AL SERVIZIO/RICHIEDI ON LINE, poi sul modulo “CONTRIBUTO SFRATTO PER MOROSITA’”, compilandolo in ogni sua parte e allegando i documenti richiesti.
Cosa serve
Si ricorda che l’accesso ai servizi on-line è possibile solo tramite SPID o CIE.
Al modulo di domanda dovranno essere allegati, pena l’automatica esclusione dell’istanza dal contributo, i seguenti documenti:
- Carta di soggiorno o permesso di soggiorno per i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea;
- Copia del Contratto di locazione, relativo all’alloggio oggetto del procedimento esecutivo, debitamente registrato;
- Atto di intimazione di sfratto o convalida dello sfratto da parte del Tribunale competente;
- Dichiarazione di disponibilità dell’attuale proprietario, o del suo legale rappresentante, alla revoca delle procedure esecutive ed alla eventuale stipula di un nuovo contratto di locazione;
- Dichiarazione di rinuncia del proprietario dell’alloggio oggetto di sfratto ad interrompere la procedura esecutiva qualora il richiedente intenda attivare il fondo di garanzia per il passaggio da casa a casa;
- Dichiarazione di disponibilità del locatore alla stipula di un nuovo contratto in un nuovo alloggio, con indicazione della durata e dell’importo mensile dell’affitto, qualora il richiedente intenda attivare il fondo di garanzia per il passaggio da casa a casa;
- Documentazione attestante la morosità incolpevole;
- Attestazione ISEE in corso di validità;
- Dichiarazioni fiscali riferite all'annualità in cui si è verificata la morosità e quella precedente oppure ISEE corrente
Cosa si ottiene
La cifra erogabile al proprietario dell’alloggio, che all’uopo dovrà fornire all’Ente Gestore i propri estremi bancari, deve essere determinata dal Comune in base al seguente criterio:
• Importo pari alla morosità pregressa, comprensivo dell’ammontare della spese ed interessi legali reclamati (fino ad un limite di 500 Euro) ricavabile dalla documentazione relativa allo sfratto, con un tetto massimo di 8.000 Euro.
• In caso di costituzione di fondo di garanzia finalizzato alla stipula di un contratto di locazione per un alloggio diverso da quello oggetto di procedura esecutiva di sfratto, il contributo sarà pari a tre mensilità del nuovo contratto di affitto fino ad un tetto massimo di 2.000 Euro.
Tempi e scadenze
Sarà possibile presentare domanda dalla pubblicazione dell’Avviso fino ad esaurimento delle risorse disponibili purché la Regione Toscana non modifichi i requisiti di partecipazione e le modalità di erogazione del contributo in oggetto.
Accedi al servizio
Vincoli
Il contributo di cui alla presente misura non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo nello stesso periodo temporale. Per ciò che concerne il c.d. “Assegno di Inclusione” di cui al D.L. 4 maggio 2023 n. 48 convertito con modificazioni della L. 03.07.2023 n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune, successivamente all’erogazione del contributo, comunicherà all’INPS la lista dei beneficiari ai fini della eventuale compensazione sull’assegno di inclusione per la quota destinata all’affitto. Il Contributo affitto di cui alla L. 431/1998 è incompatibile con la presente misura solo se erogato al locatore a sanatoria della morosità per lo stesso periodo di riferimento in cui è richiesto il contributo prevenzione sfratto.
Il Contributo di cui alla presente misura non può essere erogato contemporaneamente, in quota parte, sia al vecchio locatore che ad un eventuale nuovo locatore in caso di stipula di nuovo contratto.
Il Contributo di cui alla presente misura può essere erogato per un massimo di due volte allo stesso nucleo familiare e non nella stessa annualità.
L’eventuale assegnazione dell’alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell’alloggio; l’erogazione del contributo non pregiudica i diritti dei richiedenti collocati nelle graduatorie ERP.
Condizioni di servizio
Procedure collegate all'esito
Il Comune di Monteroni d’Arbia procede all’istruttoria delle domande pervenute, verificando il possesso dei requisiti previsti e stabilendo l’importo da erogare sulla base della morosità risultante dallo sfratto o dell’importo mensile della locazione del nuovo contratto di affitto.
Le domande pervenute, in possesso di tutti i requisiti previsti dall'avviso pubblico, verranno trasmesse da ogni singolo Comune, con l’indicazione della cifra erogabile, all’Ente Gestore del Patrimonio ERP comunale, Siena Casa S.p.A. che provvederà a liquidare l’importo relativo, secondo i seguenti criteri di priorità:
• Ordine cronologico di presentazione delle domande, rilevato dalla data di protocollo in arrivo, apposta dal Comune ricevente. Sarà cura dell’Amministrazione Comunale informare con la massima tempestività l’Ente Gestore non appena l’istruttoria della domanda sia stata portata a termine positivamente, comunicando la data del protocollo di che trattasi, per consentire la verifica dell’eventuale disponibilità del finanziamento e darne comunicazione al richiedente e al proprietario dell’alloggio.
• In caso due o più domande vengano presentate nello stesso giorno verrà data precedenza alla domanda con Valore ISEE più basso e in secondo luogo alla minore morosità accumulata dall’inquilino.
Documenti
Unità Organizzativa responsabile
Contatti
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