Carta di identità elettronica (C.I.E.)

  • Servizio attivo

Dal 15 gennaio 2018 il Comune di Monteroni d’Arbia rilascia esclusivamente la C.I.E., introdotta dal D.L. 78/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.


A chi è rivolto

Iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Monteroni d’Arbia.
I cittadini residenti in altro Comune italiano possono chiedere la carta di identità solo per gravi e comprovati motivi, relativi alla impossibilità di recarsi presso il proprio Comune di residenza. I tempi di rilascio dipendono, in questo caso, dal periodo occorrente per il rilascio del nulla-osta da parte del Comune di residenza (di norma occorrono 7 giorni).
Solo in seguito alla trasmissione del nulla osta, sarà possibile procedere al rilascio della carta di identità.
La C.I.E. non può essere rilasciata agli italiani residenti all'estero. Per questa categoria di cittadini viene rilasciata la carta identita’ cartacea.
I cittadini stranieri residenti a Monteroni d’Arbia possono ottenere la carta d'identità. Il documento ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l'espatrio.

Descrizione

Il progetto della C.I.E. è finalizzato ad incrementare i livelli di sicurezza dell'intero sistema di emissione attraverso la centralizzazione del processo di produzione, personalizzazione e stampa della C.I.E., a cura dell'IPZS (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), nonché mediante l'adeguamento delle caratteristiche del supporto agli standard internazionali di sicurezza e a quelli anticlonazione ed anticontraffazione in materia di documenti elettronici.
POSSIBILITÀ DI ESPRIMERSI SULLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI
La nuova C.I.E. prevede anche la facoltà per il cittadino maggiorenne di indicare il consenso o il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte.
E' infatti possibile inserire nel Sistema Informativo Trapianti (S.I.T.) una dichiarazione in tal senso.

Come fare

L'accesso al servizio avviene TRAMITE APPUNTAMENTO prenotabile esclusivamente nell'agenda ON LINE
Non si garantisce il rilascio del documento a chi si presenta allo sportello senza appuntamento.
Il titolare del documento,sia maggiorenne che minorenne, deve essere presente al momento del rilascio.
RICHIEDENTE MAGGIORENNE CON FIGLI MINORI
Per il richiedente genitore di un figlio minore, al fine di rendere valido all’espatrio il documento, la domanda deve essere firmata anche dall'altro genitore davanti all'ufficiale di anagrafe o nell'impossibilita' di presentarsi di persona allegando il modulo di assenso (disponibile in fondo a questa pagina) e la fotocopia del documento di identita' firmato in originale.
In mancanza di assenso dell'altro genitore è necessario il nulla osta del giudice tutelare.
Tutto ciò è previsto dalla legge per la tutela dei minori (art.3 Legge 1185/1967 e successive modificazioni). Con l'assenso dell'altro coniuge vengono tutelate le esigenze del minore al fine di scongiurare il pericolo che un genitore, recandosi all'estero, non adempia ai propri doveri, costituzionalmente garantiti (art. 30), di mantenere, istruire ed educare i figli, anche naturali. Queste indicazioni sono sempre valide a prescindere dallo stato civile del richiedente che ha figli minori e quindi restano valide sia per genitori sposati, divorziati, separati, conviventi o altro.
MINORI
Per richiedere la carta di identita' per il figlio minore è necessaria la presenza del minore e l'assenso di entrambi i genitori (coniugati,conviventi, separati, divorziati o genitori naturali) ai fini della validita' all'espatrio del documento. Questi devono firmare l'assenso presso l'ufficio anagrafe.
Se uno dei due genitori è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, il richiedente può allegare una fotocopia del documento del coniuge firmato in originale con una dichiarazione scritta di assenso all'espatrio,ai sensi del DPR 445 del 2000 legge Bassanini, (modello presente in fondo a questa pagina).
In mancanza dell'assenso si deve essere in possesso del nulla osta del giudice tutelare.
N.B. Per il minore di anni 14, l'uso della carta di identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato - su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla Questura o dalle Autorità consolari - il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato. A richiesta la carta d'identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni 14 può riportare il nome dei genitori o di chi ne fa le veci.

Cosa serve

Documentazione da presentare:

  • carta d'identità precedente scaduta od in scadenza da restituire allo sportello;
  • una foto tessera a colori su sfondo bianco, stesso scatto, recente, con il viso scoperto e in posizione frontale, come da requisiti indicati sul sito della Questura;
  • in caso di furto o smarrimento della carta d'identità precedente occorre la denuncia presentata all'autorità di Pubblica Sicurezza ed un altro documento d' identità in corso di validità (in alternativa occorre la presenza di due testimoni maggiorenni muniti di valido documento d'identità);
  • per i richiedenti maggiorenni, dichiarazione di assenso dell'altro genitore;
  • per i minori in caso di non compresenza di entrambi i genitori, dichiarazione di assenso del genitore assente;
  • per chi non può raggiungere i nostri uffici per gravi motivi di salute, è disponibile il servizio Anagrafe a Domicilio effettuato tramite il Corpo di Polizia Municipale.

Cosa si ottiene

Il supporto fisico della C.I.E. è dotato di un microprocessore per la memorizzazione delle informazioni necessarie per la verifica dell'identità del titolare, inclusi gli elementi biometrici primari (fotografia) e secondari (impronta digitale).
La C.I.E.,oltre ad essere strumento di identificazione del cittadino, è anche un documento di viaggio in tutti i paesi appartenenti all'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi.

Tempi e scadenze

Il rinnovo può essere effettuato a partire da 180 giorni prima della scadenza della validità.
Il termine di conclusione del procedimento per la la richiesta della C.I.E. è immediato.
Rispetto al documento cartaceo, i tempi di attesa allo sportello saranno più lunghi, circa 30 minuti per ogni documento, necessari ad effettuare correttamente tutti gli adempimenti previsti dalla procedura tra i quali le impronte digitali.
Il processo di emissione della CIE è gestito direttamente dal Ministero dell'Interno; la consegna avviene entro sei giorni lavorativi dalla data della richiesta al Comune, presso l'indirizzo indicato dal cittadino al momento della richiesta.

Costi

Il corrispettivo è fissato dall'art. 1 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 maggio 2016 e dalla Delibera Delibera di Giunta n. 175 del 20 giugno 2017.

La somma complessivamente dovuta dagli utenti e’ pari ad € 22,20, così determinata:

  • corrispettivo ministeriale euro 16,79
  • diritto fisso comunale euro 5,16
  • diritto di segreteria comunale euro 0,25.

La somma complessivamente dovuta dagli utenti per il rilascio del duplicato della carta di identità in caso di smarrimento, furto o deterioramento e’ pari ad € 27,36, cosi’ determinata:

  • corrispettivo ministeriale euro 16,79
  • diritto fisso comunale euro 10,32
  • diritto di segreteria comunale euro 0,25.

Procedure collegate all'esito

Al termine delle operazione di inserimento e verifica dei dati, lo sportello rilascia la ricevuta della richiesta della CIE (tale ricevuta non costituisce in alcun modo documento di identificazione o riconoscimento).
E’ prevista l’acquisizione delle impronte digitali del titolare del documento anche per i minori dal compimento dei dodici anni.
La consegna della C.I.E., a cura del Ministero dell'Interno, avviene entro sei giorni lavorativi, presso l'indirizzo indicato dal cittadino all'atto della richiesta.
Può anche essere indicato un delegato al ritiro.
La C.I.E. viene consegnata, a cura del Ministero dell'Interno, direttamente al cittadino, all'indirizzo indicato. Se il cittadino o il delegato non viene trovato all'indirizzo, la C.I.E. resta in giacenza all'Ufficio Postale 15 giorni solari ( a partire dal 4° giorno solare successivo al rilascio dell'avviso ).
PER INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CONSEGNA DEL DOCUMENTO E' ATTIVO IL NUMERO VERDE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 800 263 388
Il documento viene successivamente inviato aI Servizi Demografici del Comune di Monteroni d’Arbia presso l'Ufficio Servizi demografici, via Roma n.111 , dove può essere ritirata dall'interessato o da altra persona munita di delega, in orario di sportello.
Per maggiori informazioni consultare il sito www.cartaidentita.interno.gov.it.

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Vincoli

Il rinnovo può essere effettuato a partire da 180 giorni prima della scadenza della validità.
La carta di identità non perde la sua validità se il cittadino ha cambiato indirizzo o residenza (Circolare MI.A.C.E.L. n. 24 del 31.12.1992).
Non esiste più un limite di età per chiedere il rilascio della carta di identità, ma solo un differente periodo di validità:

  • vale 3 anni per i minori di tre anni;
  • vale 5 anni per i minori di eta' compresa fra tre e diciotto anni;
  • vale 10 anni per i maggiori di 18 anni.

La carta di identità è rilasciata o rinnovata con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

Casi particolari

RICHIEDENTE MAGGIORENNE CON FIGLI MINORI

Per il richiedente genitore di un figlio minore, al fine di rendere valido all’espatrio il documento, la domanda deve essere firmata anche dall'altro genitore davanti all'ufficiale di anagrafe o nell'impossibilita' di presentarsi di persona allegando il modulo di assenso (disponibile in fondo a questa pagina) e la fotocopia del documento di identita' firmato in originale.
In mancanza di assenso dell'altro genitore è necessario il nulla osta del giudice tutelare.
Tutto ciò è previsto dalla legge per la tutela dei minori (art.3 Legge 1185/1967 e successive modificazioni). Con l'assenso dell'altro coniuge vengono tutelate le esigenze del minore al fine di scongiurare il pericolo che un genitore, recandosi all'estero, non adempia ai propri doveri, costituzionalmente garantiti (art. 30), di mantenere, istruire ed educare i figli, anche naturali. Queste indicazioni sono sempre valide a prescindere dallo stato civile del richiedente che ha figli minori e quindi restano valide sia per genitori sposati, divorziati, separati, conviventi o altro.

MINORI

Per richiedere la carta di identita' per il figlio minore è necessaria la presenza del minore e l'assenso di entrambi i genitori (coniugati,conviventi, separati, divorziati o genitori naturali) ai fini della validita' all'espatrio del documento. Questi devono firmare l'assenso presso l'ufficio anagrafe.
Se uno dei due genitori è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, il richiedente può allegare una fotocopia del documento del coniuge firmato in originale con una dichiarazione scritta di assenso all'espatrio,ai sensi del DPR 445 del 2000 legge Bassanini, (modello presente in fondo a questa pagina).
In mancanza dell'assenso si deve essere in possesso del nulla osta del giudice tutelare.
N.B. Per il minore di anni 14, l'uso della carta di identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato - su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla Questura o dalle Autorità consolari - il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato. A richiesta la carta d'identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni 14 può riportare il nome dei genitori o di chi ne fa le veci.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Unità Organizzativa responsabile

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Pagina aggiornata il 27/11/2023

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